Articolo 1144 del Codice civile
Art. 1144.
(Atti di tolleranza).
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
(Atti di tolleranza).
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.