Articolo 69 del Codice civile
Art. 69.
(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).
Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.
(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).
Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.