Articolo 69 del Codice civile

Art. 69.

(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).

Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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