Articolo 243 bis del Codice civile

Art. 243-bis.

((Disconoscimento di paternita'))((L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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