Articolo 510 del Codice civile

Art. 510.

(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario e' compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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