Articolo 510 del Codice civile
Art. 510.
(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario e' compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario e' compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.