Articolo 2269 del Codice civile

Art. 2269.

(Responsabilita' del nuovo socio).

Chi entra a far parte di una societa' gia' costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualita' di socio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze26

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi