Articolo 2274 del Codice civile
Art. 2274.
(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).
Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.