Articolo 2274 del Codice civile

Art. 2274.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).

Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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