Articolo 2152 del Codice civile

Art. 2152.

(Miglioramenti).

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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