Articolo 947 del Codice civile
Art. 947.
(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). ))((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.
In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico))
(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). ))((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.
In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico))