Articolo 318 del Codice civile

Art. 318.

Abbandono della casa del genitore.

Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,))non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale))ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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