Articolo 2224 del Codice civile
Art. 2224.
(Esecuzione dell'opera).
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
(Esecuzione dell'opera).
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.