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Articolo 1654 del Codice civile
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Articolo 1654 del Codice civile
Art. 1654.
(Inderogabilita').
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 1
1. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/1967, n. 1506
3 massime
Provvedimento:
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