Articolo 1551 del Codice civile
Art. 1551.
(Inadempimento).
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
(Inadempimento).
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Sentenze • 2
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-04-13, n. 202000095Provvedimento:Leggi di più...- art. 107 legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997 n.13·
- carenza di motivazione amministrativa·
- concessione edilizia·
- destinazione d'uso abitativa·
- dimostrazione uso abitativo·
- diritti edificatori in verde agricolo·
- eccesso di potere·
- rigetto progetto edilizio·
- spese di lite·
- valutazione della destinazione d'uso