Articolo 2577 del Codice civile
Art. 2577.
(Contenuto del diritto).
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
(Contenuto del diritto).
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-07-24, n. 201402005Provvedimento:Leggi di più...- anomalia delle offerte·
- appalti pubblici·
- art. 121 D.P.R. 207/2010·
- art. 32 del Capitolato d'Oneri·
- art. 86, 88 D.Lgs. 163/2006·
- competenza del RUP·
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa·
- difetti dei requisiti minimi dell'offerta tecnica·
- esclusione dalla gara·
- giudizio di anomalia dell'offerta·
- omessa verifica dell'integrità dei plichi·
- penali per inadempimento·
- procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006·
- sovrapprezzo degli oneri di sicurezza·
- valutazione delle offerte tecniche