Articolo 950 del Codice civile
Art. 950.
(Azione di regolamento di confini).
Quando il confine tra due fondi e' incerto, ciascuno dei proprietari puo' chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova e' ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
(Azione di regolamento di confini).
Quando il confine tra due fondi e' incerto, ciascuno dei proprietari puo' chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova e' ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400033Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- art. 11 c.p.a.·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 9 c.p.a.·
- concordia tra catasto e libro fondiario·
- difetto di giurisdizione·
- diritti dominicali·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisprudenza in materia di giurisdizione·
- interesse legittimo·
- legge regionale 13 novembre 1985, n. 6·
- modifica catastale·
- principio di corrispondenza delle risultanze catastali e tavolari·
- prova documentale·
- regolamento di confini·
- servitù di passo·
- violazione di norme procedurali