Articolo 1893 del Codice civile

Art. 1893.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore puo' recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze29


  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-26, n. 202007438
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    • adeguatezza·
    • art. 1892 Cod. Civ.·
    • art. 1893 Cod. Civ.·
    • art. 1895 Cod. Civ.·
    • art. 1913 Cod. Civ.·
    • art. 1914 Cod. Civ.·
    • art. 1915 Cod. Civ.·
    • art. 2936 Cod. Civ.·
    • art. 2952 Cod. Civ.·
    • art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016·
    • art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016·
    • claims made·
    • concorrenza tra imprese·
    • continuità assicurativa·
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    • sindacato di legittimità delle scelte amministrative·
    • usucapione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-02, n. 201908216
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    • Adeguatezza contratti assicurativi·
    • Art. 183 e 184 Codice Assicurazioni Private·
    • Art. 1893 c.c.·
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    • Improcedibilità ricorso·
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    • Regolamenti ISVAP

  • 4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-07-18, n. 201909526
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    • appalti pubblici·
    • art. 1892 e 1893 c.c.·
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  • 5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-18, n. 201800640
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    • acquiescenza·
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