Articolo 1384 del Codice civile

Art. 1384.

(Riduzione della penale).

La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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