Articolo 938 del Codice civile

Art. 938.

(Occupazione di porzione di fondo attiguo).

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorita' giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, puo' attribuire al costruttore la proprieta' dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e' tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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