Articolo 943 del Codice civile
Art. 943.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-20, n. 202311061Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- accertamento di conformità·
- accessione·
- art. 10 bis Legge Regionale n. 45/1989·
- art. 16 Legge Regionale n. 23/1985·
- conformità urbanistica·
- demolizione opere abusive·
- destinatari ordinanza di demolizione·
- diniego di accertamento di conformità·
- indennità di occupazione abusiva·
- legittimità provvedimenti amministrativi·
- norme urbanistiche·
- occupazione abusiva suolo demaniale·
- proprietà pubblica·
- sanatoria opere abusive·
- uso residenziale fabbricato
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-09, n. 202308759Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di nota di ristoro·
- art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 102 del 2004·
- compensazione delle spese·
- contributo ex d.lgs. n. 102 del 2004·
- correttezza e buona fede nell'azione amministrativa·
- demanio fluviale·
- difetto di motivazione·
- documentazione a supporto delle opere·
- ripristino danni alluvionali·
- sopralluoghi e perizia·
- valutazione delle opere realizzate