Articolo 943 del Codice civile

Art. 943.

(Laghi e stagni).

Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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