Articolo 1946 del Codice civile
Art. 1946.
(Fideiussione prestata da piu' persone).
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
(Fideiussione prestata da piu' persone).
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-11, n. 202301106Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di nota di pagamento·
- art. 133 cod. proc. amm.·
- art. 2936 cod. civ.·
- art. 2946 cod. civ.·
- art. 35 l. n. 865/1971·
- convenzione di cessione·
- decadenza del PIP·
- giurisdizione amministrativa·
- impossibilità sopravvenuta·
- oneri di urbanizzazione·
- PIP Casarzano·
- prescrizione decennale·
- prescrizione del debito·
- tutela degli interessi legittimi
4. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-07-18, n. 202301748Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante·
- annullamento avviso di pagamento·
- art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- convenzione di cessione·
- delibere comunali·
- determinazioni dirigenziali·
- espropriazione·
- giurisdizione amministrativa·
- obbligazione propter rem·
- occupazione illegittima·
- oneri di urbanizzazione·
- partecipazione procedimentale·
- PIP·
- prescrizione decennale·
- prescrizione del diritto·
- principio di copertura dei costi·
- recupero maggiori costi·
- riequilibrio finanziario·
- risarcimento danni·
- transazione