Articolo 1078 del Codice civile
Art. 1078.
(Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
(Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.