Articolo 1078 del Codice civile

Art. 1078.

(Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).

Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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