Articolo 1201 del Codice civile
Art. 1201.
(Surrogazione per volonta' del creditore).
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
(Surrogazione per volonta' del creditore).
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-21, n. 202306087Provvedimento:Leggi di più...- adempimento del terzo·
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- diritto alla restituzione·
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- oneri di urbanizzazione·
- prescrizione del diritto·
- successione nel diritto·
- violazione art. 1180 c.c.