Articolo 1093 del Codice civile
Art. 1093.
(Riduzione della servitu').
Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.
(Riduzione della servitu').
Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-07-19, n. 201804385Provvedimento:Leggi di più...- costituzione in mora·
- danno da perdita di chance·
- danno emergente e lucro cessante·
- debito di valuta·
- graduatoria di incentivi turistici·
- illecito aquiliano·
- interessi moratori·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- ritardo nell'erogazione di contributo·
- rivalutazione monetaria