Articolo 1093 del Codice civile

Art. 1093.

(Riduzione della servitu').

Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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