Articolo 2838 del Codice civile

Art. 2838.

(Somma per cui l'iscrizione e' eseguita).

Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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