Articolo 2148 del Codice civile

Art. 2148.

(Obblighi di residenza e di custodia).

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita'. Egli deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo', senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita' a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi