Articolo 332 del Codice civile

Art. 332.

((Reintegrazione nella potesta'.))((Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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