Articolo 332 del Codice civile
Art. 332.
((Reintegrazione nella potesta'.))((Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio))
((Reintegrazione nella potesta'.))((Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio))