Articolo 332 del Codice civile

Art. 332.

Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale))

Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale))il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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