Articolo 44 del Codice civile

Art. 44.

(Trasferimento della residenza e del domicilio).

Il trasferimento della residenza non puo' essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della residenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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