Articolo 1778 del Codice civile

Art. 1778.

(Cosa proveniente da reato).

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.

Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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