Articolo 1122 del Codice civile
Art. 1122.
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). ))((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea))
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). ))((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea))