Articolo 2886 del Codice civile
Art. 2886.
(Formalita' per la cancellazione).
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
(Formalita' per la cancellazione).
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-01-27, n. 201200930Provvedimento:Leggi di più...- art. 133 c.p.a.·
- art. 152 d.lgs. 196/2003·
- art. 2886 c.c.·
- autorità giudiziaria ordinaria·
- cancellazione ipoteca giudiziale·
- difetto di giurisdizione·
- diritto alla privacy·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- tutela dei dati personali·
- volontaria giurisdizione