Articolo 676 del Codice civile

Art. 676.

(Effetti dell'accrescimento).

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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