Articolo 1263 del Codice civile
Art. 1263.
(Accessori del credito).
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
(Accessori del credito).
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-08, n. 202403191Provvedimento:Leggi di più...- art. 104 c.p.a.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- art. 1375 c.c.·
- art. 2041 c.c.·
- art. 215 D.P.R. 207/2010·
- art. 69 R.D. 2440/1923·
- cessione dei crediti·
- collaudo delle opere pubbliche·
- convenzione di lottizzazione·
- giurisdizione amministrativa·
- ingiustificato arricchimento·
- interpretazione delle clausole contrattuali·
- legittimazione attiva·
- lottizzazione·
- nullità della cessione dei crediti·
- oneri di urbanizzazione·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- principio di non contestazione·
- prova testimoniale·
- risarcimento danni·
- scomputo degli oneri
2. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202301746Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 c.p.a.·
- art. 1263 c.c.·
- art. 1284 c.c.·
- art. 14 del decreto legge n. 669/1996·
- cessione del credito·
- commissario ad acta·
- decreto ingiuntivo·
- esecuzione forzata·
- giudizio di ottemperanza·
- interessi maturati·
- notifica del titolo esecutivo·
- spese di lite