Articolo 71 del Codice civile

Art. 71.

(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

La restituzione dei frutti non e' dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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