Articolo 1186 del Codice civile
Art. 1186.
(Decadenza dal termine).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
(Decadenza dal termine).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
2. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-30, n. 202302887Provvedimento:Leggi di più...- art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001·
- decadenza dal beneficio del termine·
- fideiussione bancaria·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato sul contributo di costruzione·
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- oneri di urbanizzazione·
- permesso di costruire·
- rateizzazione del contributo di costruzione·
- sanzione per ritardato pagamento del contributo di costruzione·
- violazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione·
- violazione dei principi di leale collaborazione e affidamento del privato
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300896Provvedimento:Leggi di più...- art. 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020·
- art. 1186 c.c.·
- art. 2931 c.c.·
- art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013·
- art. 5 della convenzione urbanistica·
- convenzione urbanistica·
- giurisprudenza amministrativa·
- inadempimento contrattuale·
- penale contrattuale·
- proroga legale·
- riforma delle sentenze·
- sostituzione nella esecuzione delle opere·
- sostituzione nel pagamento