Articolo 1959 del Codice civile

Art. 1959.

(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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