Articolo 2275 del Codice civile
Art. 2275.
(Liquidatori).
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione e' fatta da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volonta' di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o piu' soci.
(Liquidatori).
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione e' fatta da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volonta' di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o piu' soci.
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-06-05, n. 201903057Provvedimento:Leggi di più...- art. 2275 c.c.·
- art. 7 c.p.a.·
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- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- inammissibilità del ricorso·
- nomina del liquidatore·
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica·
- tardività del ricorso·
- volontaria giurisdizione