Articolo 2213 del Codice civile

Art. 2213.

(Poteri dei commessi preposti alla vendita).

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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