Articolo 469 del Codice civile

Art. 469.

(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.

Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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