Articolo 2633 del Codice civile

Art. 2633.

(( (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).))((I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))
Entrata in vigore il 15 aprile 2002

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