Articolo 2516 del Codice civile
Art. 2516.
(( (Rapporti con i soci).))((Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.))
(( (Rapporti con i soci).))((Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.))