Articolo 364 del Codice civile

Art. 364.

(Contenuto dell'inventario).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite nel codice di procedura civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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