Articolo 1371 del Codice civile

Art. 1371.

(Regole finali).

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se e' a titolo oneroso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287))
Entrata in vigore il 21 ottobre 1947
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