Articolo 1179 del Codice civile

Art. 1179.

(Obbligo di garanzia).

Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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