Articolo 2826 del Codice civile
Art. 2826.
(( (Indicazione dell'immobile ipotecato).))((Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono))
(( (Indicazione dell'immobile ipotecato).))((Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono))
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-16, n. 202207146Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- esercizio dei poteri di autotutela esecutiva·
- giurisprudenza civile e amministrativa sulla motivazione delle sentenze·
- indennità di occupazione·
- legittimazione attiva e passiva·
- motivazione apparente·
- motivazione della sentenza·
- occupazione sine titulo·
- riacquisizione di area comunale·
- vincolo archeologico e paesaggistico
3. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202200529Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione gratuita al patrimonio comunale·
- annullamento di atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- differenza tra sanzioni edilizie e sanzioni penali·
- diritti di proprietà e sanzioni urbanistiche·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- ordinanza di demolizione·
- prescrizione delle sanzioni amministrative·
- principio di buon andamento dell'azione amministrativa·
- principio di irretroattività delle sanzioni·
- principio di legittimo affidamento·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)·
- violazione art. 31 d.P.R. 380/2001