Articolo 1721 del Codice civile

Art. 1721.

(Diritto del mandatario sui crediti).

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze8

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi