Articolo 1721 del Codice civile
Art. 1721.
(Diritto del mandatario sui crediti).
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
(Diritto del mandatario sui crediti).
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-11-04, n. 201004556Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera·
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