Articolo 14 del Codice civile

Art. 14.

(Atto costitutivo).

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi